Immagine del Blog
Premi di produttività, confermate le norme sulla decontribuzione
Se c’è coinvolgimento paritetico, sconto del 20% per i datori ed esenzione per i lavoratori fino a 800 € di premio. Convertita in legge la manovrina (dl 50/2017)
16 giugno 2017

Coinvolgere i lavoratori conviene, anche alle tasche dei diretti interessati e alle casse delle aziende.

Il 15 giugno il Senato ha convertito definitamente in legge la cosiddetta “manovrina” (DL 50/2017), confermando senza modifiche l’articolo 55, dedicato ai premi di produttività. Questo ha reintrodotto la decontribuzione sui premi di risultato, legandola però proprio a misure di partecipazione previste dalla contrattazione collettiva e modificando in parte anche le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2017. Il testo definitivo è stato pubblicato il 23 giugno in Gazzetta Ufficiale.

In particolare, le aziende “che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro” godono ora di uno sconto del 20% sull’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per la pensione di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti su una quota massima di 800 euro del premio di produttività. Per i lavoratori è prevista invece la decontribuzione totale sulla stessa quota. Corrispondentemente verrà ridotta l’aliquota di computo ai fini pensionistici.

L’agevolazione vuole stimolare la partecipazione e la contrattazione aziendale sui premi di risultato nelle aziende (come molte PMI) che finora non avevano colto queste possibilità. Vale quindi solo per i contratti stipulati a partire dal 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del DL 50/2017, per quelli precedenti continuano a valere le norme in vigore al momento della stipula.

In che modo le aziende devono coinvolgere pariteticamente i lavoratori per accedere alla decontribuzione? Su questo fronte, le indicazioni (DM 25 marzo 2016) sono abbastanza chiare.

La contrattazione collettiva deve prevedere “un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione", esclusi i gruppi di semplice consultazione, addestramento o formazione, e la costituzione di "strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti".

La manovrina ha cancellato l’estensione da 3 mila a 4 mila euro lordi del massimale del premio di risultato al quale di applica l’imposta sostitutiva del 10%, che l’ultima legge di stabilità aveva pure subordinato al coinvolgimento paritetico. Resta invece invariato l’innalzamento fino a 80 mila euro del massimale di reddito da lavoro dipendente che permette di accedere all’agevolazione.

Equipeonline.it

Leggi anche

Leonardi: "Premi di risultato e partecipazione anche nelle piccole imprese"