Congedo per malattia del figlio

Disciplina

Al fine di tutelare le esigenze della maternità/paternità e della cura dei figli, il Legislatore ha inteso garantire ad entrambi i genitori, in caso di malattia dei figli, il diritto di astenersi dal lavoro. Ai sensi della normativa vigente, entrambi i genitori, ma alternativamente, possono astenersi dal lavoro:

  1. per periodi corrispondenti alla durata della malattia di ciascun figlio, per i figli di età inferiore a 3 anni (art. 47 T.U., comma 1);
  2. nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno (per ciascun genitore), per i figli di età compresatra i 3 e gli 8 anni (art. 47 T.U., comma 2).

Se il contratto collettivo non dispone diversamente, i periodi di congedo per malattia del figlio non sono retribuiti, ma sono computati nell’anzianità di servizio, con esclusione degli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia (art. 48 T.U., comma 1).

Il congedo per malattia del figlio spetta anche per le adozioni e gli affidamenti. Più precisamente, i genitori adottivi ed affidatari possono astenersi dal lavoro, alternativamente (art. 50 T.U., comma 1):

  1. per periodi corrispondenti alla durata della malattia di ciascun figlio adottato o in affido, fino al compimento dei 6 anni di età (art. 50 T.U., comma 2); e
  2. nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno (per ciascun genitore), per i figli adottati o in affido dal 6° anno fino al compimento dell’8° anno di età (art. 50 T.U., comma 3). In caso di adozione o affidamento di un minore di età compresa fra i 6 ed i 12 anni, il congedo per malattia del bambino pari a 5 giorni all’anno può essere fruito nei primi 3 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

La fruizione di tali permessi durante il congedo parentale può sospenderne il godimento, consentendo così la sostituzione del titolo dell’assenza. Non vi è, infatti, alcun divieto di cumulo tra i due istituti (Risp. Interpello Min. Lav. 25-3004/2006).

Ai fini della fruizione del congedo da parte del genitore, la certificazione della malattia del figlio è inviata per via telematica direttamente dal medico curante (art. 47 T.U., comma 3), ed apposita dichiarazione attestante che l’altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo. Infine, la malattia del bambino, che dia luogo a ricovero ospedaliero, interrompe il decorso delle ferie in godimento, su richiesta del genitore (art. 47 T.U., comma 4).

Precisazioni

La nozione di malattia del bambino non coincide con quella di malattia del lavoratore, in quanto comprende non solo la fase patologica vera e propria, ma anche quella successiva di convalescenza (Cass. 2953/1997). Pertanto, né l’INPS, né la DPL sono tenuti ad effettuare controlli sull’effettivo stato di malattia del bambino.

Legislazione nazionale

  • D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Riorganizza, unifica e semplifica la normativa in materia di tutela della maternità e paternità.

Giurisprudenza

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 2953/1997 (testo non disponibile). La Corte precisa che per quanto attiene al concetto di “malattia”, tale stato persiste sia durante la fase patologica sia durante la successiva fase di convalescenza in cui il bambino dopo il superamento dei sintomi acuti ha necessità dell’assistenza genitoriale per il completo ristabilimento.

Circolari e note

  • Risposta Interpello Ministero del Lavoro, 28 agosto 2006, n. 25-3004/2006. Il Ministero chiarisce che, non sussistendo incompatibilità alcuna fra i due istituti, è possibile sospendere la fruizione del congedo parentale, su domanda dell’interessato, in caso di insorgenza della malattia del bambino; ciò che dunque rileva, al fine della possibilità di fruire dell’uno o dell’altro istituto è la sussistenza dei requisiti di legge.