Voucher di maternità

Finalità e misura del beneficio

Allo scopo di promuovere la conciliazione dei tempi, sostenere la partecipazione femminile al mercato del lavoro e agevolare il rientro delle donne al lavoro dopo la maternità la Riforma Fornero ha introdotto per le lavoratrici madri la possibilità di usufruire di un contributo economico per l'acquisto di servizi per l'infanzia (art. 4, comma 24 lett. b della L. 92/2012).

Il decreto di attuazione emanato dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia prevedeva, in via sperimentale per gli anni 2013-2014-2015, che la madrelavoratrice dipendente (o iscritta alla gestione separata) al termine del congedo di maternità e negli 11 mesi successivi potesse richiedere, in alternativa al congedo parentale, un contributo economico di importo pari a 300 euro per un massimo di 6 mesi (art. 5, DM 22 dicembre 2012). Il successivo Decreto Ineterministeriale del 28 ottobre 2014, nel ridefinire le modalità di attuazione per il biennio 2014/2015, ha esteso la possibilità di richiedere il contributo alle lavoratrici dipendenti delle amministrazioni pubbliche ed ha elevato l'entità del contributo a 600 euro mensili.

Il contributo economico può concretizzarsi nell'erogazione di voucher utilizzabili per l'acquisto di servizi di babysitting, oppure in una sovvenzione per il pagamento delle rette dovute agli asili nido, sia servizi pubblici sia servizi privati accreditati (Circolare INPS n. 48/2013 e la successiva Circolare INPS n. 169/2014 che innova e integra la precedente). Le sovvenzioni per il pagamento delle rette, fino a concorrenza delle 600 euro mensili, sono direttamente corrisposte dall'INPS alle strutture interessate che si attengono alle istruzioni operative (Messaggio INPS 14870/2013).

La nuova Legge di stabilità per il 2016 (art. 1 comma 282, L. 208/2015) ha disposto il prolungamento della sperimentazione riconoscendo uno stanziamento di 20 Milioni di euro per tutto l'anno in corso e ha previsto che il beneficio sia esteso, sempre in via sperimentale, anche alle lavoratrici autonome e imprenditrici entro il limite di spesa di 2 Milioni (art. 1 comma 283, L. 208/2015). I criteri e le modalità di accesso al beneficio saranno definite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze) da adottarsi entro 60 giorni.

Procedura di ammissione al beneficio, esclusioni e limitazioni

Per l'ammissione al beneficio, la madre lavoratrice deve presentare domanda secondo le modalità telematiche di volta in volta definite negli avvisi pubblicati dall'INPS (avviso per i contributi 2016, pubblicato il 1° febbraio 2016) e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno di sperimentazione. Il  beneficio è erogato nel limite di spesa previsto per ogni annualità, secondo l'ordine di presentazione delle domande (art. 3, DI 28 ottobre 2014).

Il beneficio è concesso fino ad esaurimento delle somme stanziate per ciascun anno di sperimentazione (20 milioni di euro anche per il 2016 nelle previsioni dell'ultima Legge di Stabilità, art. 1 comma 282, L. 208/2015), secondo l'ordine di presentazione della domanda. Laddove l'andamento delle domande faccia ritenere che in relazione alle disponibilità residue le risorse non siano sufficienti a coprire tutte le richieste, può essere stabilito, con successivo decreto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, un valore soglia massimo dell'ISEE per accedere al beneficio o una rideterminazione della misura del contributo. In ogni caso, qualora a seguito delle domande accolte sia raggiunto il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione le domande ulteriori (art. 3, DI 28 ottobre 2014). L'INPS gestisce l'intera procedura e provvede a darne adeguata pubblicità attraverso i canali informativi istituzionali.

Sono escluse dal contributo (art. 4, DI 28 ottobre 2014) le lavoratrici che siano già integralmente esentate dal pagamento dei servizi per l'infanzia (pubblici o privati in convenzione) o già usufruiscano dei benefici derivanti dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" (istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. 19, comma 3 del DL 223/2006, convertito in L 248/2006). Nel caso in cui il diritto all'esenzione venga riconosciuto solo dopo che la domanda di contributo sia stata accolta, la madre lavoratrice decade dal beneficio al contributo e non ha l'obbligo di restituire le somme già percepite. Le lavoratrici part-time sono ammesse al beneficio in misura riproporzionata sulla base dell'orario di lavoro ridotto, mentre quelle iscritte alla gestione separata possono fruirne sino a un massimo di 3 mesi (in misura corrispondente alla durata del congedo parentale loro riconosciuto).

La fruizione del contributo economico per ogni quota mensile richiesta comporta una riduzione corrispondente del periodo di congedo parentale a disposizione della madre lavoratrice ex art. 32 del TU. Pertanto è possibile fruire parzialmente del congedo parentale e parzialmente del beneficio economico nella misura del residuo non sostituito, ma solo per frazioni mensili intere (ovvero mesi continuativi di congedo Circolare INPS n. 169/2014). Per esempio, la lavoratrice che abbia già fruito di 4 mesi e 1 giorno di congedo parentale, può richiedere il contributo sostitutivo per un solo mese e conservare un residuo di 29 giorni che, essendo inferiore al mese, non è sostituibile.

Legislazione nazionale

  • L. 208/2015, Legge di Stabilità per il 2016, → Tra le altre disposizioni, prevede il rifinanziamento della sperimentazione e l'estensione alle categorie delle lavoratrici autonome e imprenditrici.
  • D.I. 28 ottobre 2014, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per semplificazione della pubblica amministrazione. Definisce le modalità di attuazione delle misure sperimentali previste dall'art. 4, comma 24, lett. b) della L. 28 giugno 2012, n. 92 per gli anni 2014/2015: eleva l'entità del contributo economico per servizi di cura dell'infanzia sino a 600 euro ed estende l'accesso al contributo alle lavoratici dipendenti di amministrazioni pubbliche.
  • D.M. 22 dicembre 2012, recante Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo → Detta le modalità di attuazione del nuovo congedo di paternità e del voucher di maternità (art. 4, comma 24 della L. 92/2012) applicabili ai rapporti di lavoro del settore privato.
  • L. 28 giugno 2012, n. 92, recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. La riforma del lavoro, apportando modifiche puntuali fra l'altro in materia di tipologie contrattuali, flessibilità in uscita e ammortizzatori sociali, introduce incentivi all'assunzione di donne e misure sperimentali di sostegno alla genitorialità per promuovere la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la partecipazione femminile al mercato del lavoro.

Circolari e note

  • Circolare INPS n. 169/2014 . In seguito all'emanazione delD.I. 28 ottobre 2014, l'Istituto fornisce istruzioni in relazione all'attuazione del beneficio per il biennio 2014/2015, innova e integra le circolari precedenti.
  • Circolare INPS 28 marzo 2013, n. 48/2013. L'Istituto fornisce chiarimenti e istruzioni in relazione alla procedura di richiesta e assegnazione dei voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
  • Messaggio INPS 14870/2013. L'istituto fornisce le indicazioni operative per la presentazione della richiesta del pagamento da parte delle strutture eroganti servizi per l’infanzia.