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Smart working, in vigore le nuove norme
Pubblicata la legge 81/2017, con le nuove “misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”
14 June 2017

Lo smart working? Serve a “incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” e per questo va promosso. Ora lo dice anche la legge.

Entrano in vigore oggi le norme sul lavoro agile contenute nella legge 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale. E se molte grandi imprese si sono già mosse da sole, ora il nuovo quadro giuridico di riferimento potrà far partire anche PMI e Pubblica Amministrazione.

Il lavoro agile non è una nuova forma contrattuale, ma una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi”. Non ha “precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro” e, anche utilizzando strumenti tecnologici, può svolgersi “in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’estero senza una postazione fissa”.

Naturalmente, anche questa di libertà prevede dei limiti, a partire dalla durata massima dell’orario giornaliero e settimanale fissati dalla legge e dalla contrattazione. Soprattutto, c’è un accordo individuale tra datore e lavoratore, necessariamente messo per iscritto e comunicato telematicamente ai Servizi per l’impiego, che disciplina il lavoro all’esterno, gli strumenti da utilizzare e l’esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte del datore, così come tempi di riposo e possibilità di “disconnessione” quando non si è in servizio.

Nessuna discriminazione per i lavoratori “agili”: hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei colleghi che lavorano solo in sede e svolgono le stesse mansioni, così come a forme di apprendimento permanente e alla certificazione delle competenze, se questo è previsto dall’accordo. Parità di trattamento anche per quanto riguarda gli incentivi fiscali e contributivi legati agli incrementi di produttività ed efficienza.

Un capitolo importante è quello della salute e della sicurezza, che dovranno essere garantite dal datore consegnando un’informativa sui rischi al lavoratore e predisponendo misure di prevenzione alle quali il lavoratore dovrà cooperare. Il diritto alla tutela contro infortuni sul lavoro e malattie professionali varrà anche per i rischi connessi al lavoro all’esterno dell’azienda, compresi quelli in itinere se il luogo è stato scelto per esigenze connesse alla prestazione o per conciliare vita e lavoro secondo “criteri di ragionevolezza”.

Equipeonline.it

LEGGE 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato". (GU Serie Generale n.135 del 13-06-2017)

Smart Working nella PA, firmata la direttiva. Ecco il testo