Banca delle ore

Quadro normativo di riferimento

La banca delle ore è un istituto contrattuale che consiste nell’accantonamento, su di un conto individuale, di un numero di ore prestate in più oltre l’orario normale, la cui entità è definita dalla contrattazione collettiva. Nel corso dell'anno, il singolo lavoratore potrà optare, in alternativa alla remunerazione come ore di lavoro straordinario, per l’accantonamento delle stesse in una speciale “ banca delle ore” e potrà attingere dal suddetto conto per godere di riposi compensativi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva (Circolare INPS n. 39/2000).

L'istituto della banca ore consente di smonetizzare il lavoro straordinario, permettendo al lavoratore di cumulare un monte ore di permessi dal quale attingere per fruire, secondo le previsioni contrattuali, di riposi supplementari da collocare temporalmente a sua scelta per attività personali o familiari. Pertanto, il suo scopo è quello di gestire la flessibilità individuale dell'orario di lavoro e di monetizzare le ore effettuate oltre l'orario normale solo in via residuale.

L’utilizzo di questo strumento è rimesso alla libera scelta del lavoratore. Possono accedere alla banca ore i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mentre i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato possono accedervi solo se previsto dalla contrattazione. L’incompatibilità dell’istituto della banca delle ore con il contratto a tempo determinato non è, pertanto, assoluta e l’inserimento dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato nell’istituto della banca delle ore non è precluso quando l’impianto contrattualistico sia tale da consentirlo (Circolare INPS n. 95/2000).

Se i riposi compensativi non possono essere goduti, per impossibilità sopravvenuta  (ad es. in caso di cessazione del rapporto) o per scelta del lavoratore, le ore non recuperate vengono monetizzate con le modalità previste per la retribuzione del lavoro straordinario. Il bilancio delle ore viene solitamente effettuato su base annuale, ma può essere preso come periodo di riferimento anche un intervallo di tempo inferiore (ad esempio su base trimestrale). La contrattazione collettiva può prevedere una franchigia, cioè un numero minimo di ore di straordinario prima di poter procedere all’accantonamento delle ore sul conto individuale.

Pur non essendo direttamente disciplinato da una normativa specifica, la banca delle ore è nata e si è potuta sviluppare in virtù del quadro normativo vigente in Italia in materia di orario di lavoro; in particolare si richiama la Legge n. 196/1997 (c.d. Pacchetto Treu), che, abrogando il limite giornaliero dell’orario di lavoro, ha fissato l’orario normale settimanale di lavoro in 40 ore, con possibilità, demandata alla contrattazione collettiva nazionale, di stabilire limiti inferiori e di riferire l’orario normale della durata media della prestazione lavorativa in periodi ultra settimanali non superiori all’anno (art. 13, Legge 196/1997).

L’introduzione dei nuovi limiti dell’orario di lavoro settimanale ha consentito, peraltro, l’allineamento con la disciplina contenuta nell’art. 2, comma 18, della Legge n. 549/1995 che assoggetta ad onere contributivo come lavoro straordinario le ore eccedenti le 40 settimanali. Si precisa poi che il successivo comma 21, art. 2 della citata Legge 549/1995 esclude l’obbligo del versamento a carico dell’impresa di un’ulteriore somma qualora lo svolgimento del lavoro straordinario crei in capo al lavoratore il diritto ad una corrispondente riduzione dell’orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta (così anche Circolare Min. Lav. n. 100/1996 e la Circolare INPS n. 40/1996).

Legislazione comunitaria

  • Direttiva 1993/104/CE del Consiglio Europeo del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.

Legislazione nazionale

Circolari e note

  • Circolare INPS n. 95/2000 , Chiarimenti in materia di compatibilità tra l’istituto contrattuale della banca delle ore e il contratto a tempo determinato.
  • Circolare INPS n. 39/2000, Chiarimenti in materia di flessibilità dell’orario di lavoro con riferimento all’accantonamento delle ore prestate in più oltre l’orario normale da recuperare mediante riposi individuali.
  • Circolare INPS n. 40/1996, Chiarimenti in materia di contributi e lavoro straordinario.