Disoccupate da almeno 6 mesi

Misura e durata

La legge di riforma del lavoro (Legge n. 92/2012), nel rivolgere una speciale attenzione alle categorie a maggiore rischio di esclusione dal mercato del lavoro, prevede speciali incentivi per i datori di lavoro che provvedano all'assunzione di lavoratori over 50 (disoccupati da oltre 12 mesi), donne prive di impiego retribuito da almeno 24 mesi (ovunque residenti) ovvero donne prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi se residenti in particolari aree del Paese.
L'incentivo consiste in una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (contributi sociali dovuti all'INPS e premi assicurativi dovuti all'INAIL) in relazione alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente, anche in somministrazione, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013:

  1. se il contratto di lavoro è a tempo determinato, il beneficio ha una durata di 12 mesi dall'assunzione (art. 4 comma 8 e 11, L. 92/2012);
  2. se il contratto a termine è trasformato in contratto a tempo indeterminato, la riduzione è prolungata sino a 18 mesi (art. 4 comma 9 e 11, L. 92/2012);
  3. se l'assunzione è effettuata direttamente con contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per la durata di 18 mesi (art. 4 comma 10 e 11, L. 92/2012).

Categorie di lavoratori socialmente svantaggiati eleggibili all'incentivo

Nel rispetto del Regolamento CE n. 800/2008 (art. 40), lo sgravio contributivo è rivolto alla promozione dell'occupazione di lavoratori socialmente svantaggiati (definiti all'art. 2, par. 18 dello stesso regolamento) per i quali gli Stati Membri possono prevedere incentivi senza ricadere nell'obbligo di notifica degli aiuti di stato. In particolare, la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 12/18 mesi si applica alle assunzioni delle seguenti categorie di lavoratori: 

  1. uomini e donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi;
  2. donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  3. donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionaledi genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Condizioni generali che escludono l'applicazione degli incentivi

Per garantire l'omogenea applicazione degli incentivi alle assunzioni ed evitare pratiche abusive o elusive, la riforma stabilisce in generale che questi non spettano se (art. 4 comma 12, L. 92/2012):

  1. l'assunzione rappresenta adempimento di obbligo preesistente (derivante dalla legge o dal contratto collettivo);
  2. l'assunzione è realizzata in violazione del diritto di precedenza (stabilito per legge o contratto collettivo) di un altro lavoratore licenziato o cessato;
  3. il datore di lavoro (o l'utilizzatore in contratto di somministrazione) ha in atto sospensioni di lavoratori connesse a procedure di crisi o riorganizzazione aziendale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse rispetto ai lavoratori sospesi;
  4. i lavoratori da assumere siano stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro (impresa) che abbiaassetti proprietari coincidenti o collegati con il datore di lavoro che assume.

Precisazioni normative per l'applicazione delle agevolazioni contributive

Con Circolare n°34 del 25 luglio 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce alcune precisazioni in relazione ai requisiti, soggettivi ed oggettivi, di applicabilità dei benefici contributivi introdotti dall'art. 4 comma 8 e 11, L. 92/2012.
In relazione alla nozione di disoccupazione richiamata dal comma 8 (incentivo per lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi), si chiarisce che il lavoratore deve essere in stato di disoccupazione, registrato presso il centro per l'impiego competente per domicilio e la durata della disoccupazione deve essere superiore ai 12 mesi (accertata, verificata e calcolata secondo le previsioni degli artt. 2 e 4 del D.lgs. 181/2000). 
Quanto alla nozione di soggetto privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi di cui al comma 11, si precisa doversi riferire a coloro che negli ultimi 6 mesi non abbiano "prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi" ovvero coloro che abbiano "svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione" (ovvero inferiore a 8.000 euro in caso di lavoro parasubordinato, 4.800 euro in caso di lavoro autonomo). La nozione è pertanto riferita non alla regolarità contributiva ma piuttosto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (quando lavoro subordinato) o della remunerazione (quando parasubordinato o autonomo). Pertanto, i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore ai 6 mesi e le attività di lavoro autonomo con remunerazione sotto la soglia annuale indicata sono da considerarsi non"regolarmente retribuiti". L'accertamento del requisito prescinde dall'eventuale stato di disoccupazione (di cui all'art.4, D.lgs. 181/2000) e dalla registrazione della donna presso il centro per l'impiego.
Si chiarisce inoltre che il requisito della residenza della lavoratrice in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea (comma 11) sia da riferirsi alla residenza nelle regioni ammissibili agli aiuti regionali come stabilito dalla carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il periodo 2007-2013 (disponibile sul sito web del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica insieme agli elenchi in ordine regionale alfabetico e alle relative mappe).
Per la definizione del requisito alternativo relativo all'impiego in "aree" di cui all'art.2, par. 18, lett. e) si chiarisce che, come stabilito dal Decreto interministeriale del 16 aprile 2013,  il riferimento ai settori e alle professioni caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno del 25% la disparità media sarà individuato sulla base della media annua più recente disponibile della Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro dell'ISTAT e definito con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo (attualmente sono in fase di definizione i decreti relativi agli anni 2013-2014).
Le indicazioni operative di dettaglio per il godimento dello sgravio retributivo sono invece fornite dall'INPS con la Circolare n° 111 del 24 luglio 2013 e con il Messaggio n° 12212 del 29 luglio 2013.

Legislazione nazionale

  • Decreto interministeriale (Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia) del 16 aprile 2013  → I settori e le professioni caratterizzati da alti tassi di disparità uomo-donna (rilevanti ai fini della concessione degli incentivi di cui all'art. 4, comma 11 della Legge 92/2012) sono individuati annualmente, sulla base dei dati ISTAT relativi alla media annua dell'anno più recente disponibile, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia (entro il 31 dicembre di ogni anno).
  • L. 28 giugno 2012, n. 92, recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita→ La riforma del lavoro, apportando modifiche puntuali fra l'altro in materia di tipologie contrattuali, flessibilità in uscita e ammortizzatori sociali, introduce incentivi all'assunzione di donne a decorrere dal 1 gennaio 2013.
  • D.Lgs. 21 aprile 2000, n°181, recante Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro  → Il Legislatore definisce i principi di regolazione e le condizioni essenziali di funzionamento nell'ambito del più generale riassetto istituzionale del sistema dei servizi per il lavoro.

Legislazione comunitaria

  • Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) → Il regolamento stabilisce i criteri di compatibilità e le condizioni di esenzione dall'obbligo di notifica per certe categorie di aiuti di Stato, in coerenza con quanto disposto dal Regolamento 994/98/CE.

Circolari e note

  • Circolare Ministero del lavoro, 25 luglio 2013, n°34/2013 → Fornisce chiarimenti e precisazioni normative in ordine all'applicazione delle agevolazioni contributive e assicurative riconoscibili ex art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) a favore dei datori di lavoro che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, assumano determinate categorie di lavoratori socialmente svantaggiati.
  • Circolare INPS 111/2013 → L'Istituto fornisce precisazioni e indicazioni operative per il godimento dell'incentivo introdotto dall'art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita). In particolare chiarisce le definizioni operative in relazione a requisiti soggettivi ed oggettivi, condizioni e limiti di applicabilità e adempimenti del datore di lavoro (contiene i link agli allegati della circolare).
  • Messaggio INPS 12212/2013 → L'Istituto fornisce precisazioni e istruzioni operative relative alla comunicazione on-line per la fruizione dell'incentivo ora possibile grazie alla pubblicazione on-line del modulo "92-2012" (contiene i link agli allegati del messaggio).