Credito d'imposta per l'assunzione di lavoratori nel Mezzogiorno

Nella prospettiva di definire una fiscalità di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno (compatibile con i limiti agli aiuti di Stato posti dagli artt. 87 e 88  del Trattato istitutivo della Comunità europea) e con l'obiettivo specifico di sostenerne l'espansione occupazionale, l'art. 2 comma 1 del D.L. n. 70/2011 (c.d. Decreto sviluppo, convertito con modificazioni in L. 106/ 2011) introduce un credito d'imposta per ogni nuovo lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno.

La disposizione non si rivolge dunque alla promozione della sola occupazione femminile, ma alla inclusione nel mercato di categorie che presentano un più forte rischio di esclusione, senza distinzione tra i generi. Tuttavia, il provvedimento appare rilevante anche ai fini di incentivazione del lavoro delle donne. Infatti, nell'individuare le categorie di lavoratori incentivate attraverso la definizione neutrale dei soggetti eleggibili, l'incentivo si indirizza ad alcune condizioni rischio che sono tipicamente più frequenti nella popolazione femminile (cfr. di seguito, "lavoratori svantaggiati" n. 4 e 5: rischio caponucleo con persone a carico e rischio disparità uomo-donna).

In particolare (art. 2 comma 2 del D.L. n. 70/2011), il Legislatore riconosce ai datori di lavoro che aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori "svantaggiati" nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) un credito d'imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione.

Quando le nuove assunzioni a tempo indeterminato riguardino lavoratori "molto svantaggiati" il credito d'imposta è concessonella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all'assunzione.

Ai sensi dell'articolo 2, n.18, del Regolamento CE n. 800/2008 (richiamato dal Legislatore), per lavoratori svantaggiati devono intendersi:

  • lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • lavoratori privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
  • lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
  • lavoratori che vivano soli con una o piu' persone a carico;
  • occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna (più del 25% della disparità media) se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
  • membri di una minoranza nazionale con necessità di consolidare le conoscenze linguistiche e professionali per migliorare le possibilità di accesso ad un'occupazione stabile.

Ai sensi dell'articolo 2, n. 19, dello stesso Regolamento, per lavoratori molto svantaggiati si intendono coloro che siano privi di lavoro da almeno 24 mesi.

Inizialmente fissato al 14 maggio 2012 (12 mesi dall'entrata in vigore del D.L. n. 70/2012, secondo  l'art. 2 comma 2, vecchio testo), il periodo utile per effettuare le assunzioni agevolate nel Mezzogiorno è stato prolungato sino al 14 maggio 2013, grazie alle modifiche introdotte dall'art. 59 del D.L. n. 5/2012 (convertito in L. n. 35/2012).

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione entro 2 anni dalla data di assunzione e non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile IRAP (art. 2 comma 6 del D.L. n. 70/2011).

L'incentivo decade se (art. 2 comma 7 del D.L. n. 70/2011):

  • il totale dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello mediamente rilevato nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione;
  • se i posti di lavoro non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni (ovvero 2 per le PMI);
  • se sono accertate violazioni non formali, fiscali o contributive, che prevedano sanzioni non inferiori a 5.000 euro, violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonchè violazioni per cui siano emanati provvedimenti definitivi per condotta antisindacale.

Nei primi due casi, il datore è tenuto alla restituzione di quanto già fruito. Nell'ultimo la restituzione è dovuta dal momento in cui è commessa la violazione.

Legislazione nazionale

  • D.L. 13 maggio 2011, n. 70, Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106. Il provvedimento introduce una serie di misure finalizzate a sviluppare ed a rilanciare l'economia. L'azione si sviluppa in vari ambiti, quali, fra gli altri, l'incentivazione delle imprese che investono in progetti di ricerca, che assumono a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno e nel turismo.
  • D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35. Oltre ad introdurre una serie interventi volti ad alleggerire il carico degli oneri burocratici gravanti sui cittadini e sulle imprese e a stimolare lo sviluppo di alcuni settori strategici dell'economia, il provvedimento prolunga il periodo delle agevolazioni alle assunzioni previste dal D.L. 70/2012.
  • Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012, recante Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno. Il decreto definisce le modalità di attuazione del contributo per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, sotto forma di credito d'imposta. In particolare definisce l'ambito di applicazione del contributo, i soggetti beneficiari, i criteri per il calcolo dell'incremento della base occupazionale, misura, limiti e modalità di fruizione del credito d'imposta.

Legislazione comunitaria

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