Congedo parentale prolungato

Presupposti

La madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore, possono prolungare il congedo parentale fino a 3 anni da fruirsi (in modo continuativo o frazionato) entro il compimento del 12° anno di vita del bambino, quando sussistano le seguenti condizioni (art. 33, comma 1 T.U.):

  1. il minore sia affetto da handicap grave e accertato dalla ASL ai sensi dell’art. 3, comma 1 L. 104/1992;
  2. il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
Alle stesse condizioni hanno diritto al prolungamento del congedo parentale anche i genitori adottivi e affidatari (art. 36 T.U.), che possono fruire del diritto entro il 12° anno dall'ingresso del minore in famiglia, qualunque sia l'età, purche entro il compimento della maggiore età.

Quando sussistono le condizioni di legge, il prolungamento spetta al genitore che lo richiede indipendentemente dal diritto dell’altro genitore (per es. spetta al padre anche quando la madre non ne abbia diritto perché casalinga, disoccupata etc.: art. 33, comma 3 T.U.).

Termini e durata

L’art. 33, comma 4 T.U. precisa che il periodo di prolungamento decorre dal termine del congedo parentale nella durata massima che spetta al richiedente. In pratica, i genitori devono fruire del congedo parentale ordinario (o attendere che trascorra il relativo periodo) prima di poter fruire del prolungamento.

Le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 119/2011 hanno risolto i precedenti problemi interpretativi causati dalle ambiguità della vecchia formulazione. Risulta così precisato, nel nuovo testo dell’art. 33, comma 1 del T.U., che il prolungamento non è cumulabile con il godimento del congedo parentale ordinario, essendo i tre anni previsti dalla legge comprensivi del periodo di congedo ordinario e non aggiuntivi (Messaggio INPS 22578/2007Circolare Dip. Funz. Pubblica n. 1/2012). In caso di prolungamento del congedo parentale ai genitori è dovuta l’indennità giornaliera (30% della retribuzione) e la contribuzione figurativa per tutto il periodo. In alternativa al prolungamento del congedo parentale, i genitori possono fruire delle agevolazioni previste per l'assistenza di figli con handicap grave dall'art. 33, commi 2 e 3, della L. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità).

Legislazione nazionale

  • D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (cd. Jobs Act). Interviene sul solco della normativa vigente ad estendere le tutele e i beneficiari delle misure previste dal Testo Unico 151/2001 (tutela e sostegno della maternità e paternità). Gli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 80/2015 estendono il limite temporale di fruibilità del congedo parentale e del suo prolungamento dall'8° al 12 anno di vita del bambino. Inizialmente prevista in via sperimentale per il 2015, l'estensione delle tutele era prorogabile oltre il 2015 subordinatamente al reperimento delle coperture finanziarie (art. 26). A tal fine ha provveduto il seguente  D.Lgs. 148/2015, art. 43 che ha stabilizzato la più estesa tutela per gli anni successivi al 2015.
  • D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Razionalizza la materia intervenendo fra l’altro sulla disciplina del prolungamento del congedo parentale.
  • D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Riorganizza, unifica e semplifica la normativa in materia di tutela della maternità e paternità: la Legge 1204/1971 (abrogata) e la Legge n. 53/2000 sui congedi parentali.
  • L. 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate,. La legge definisce i presupposti e detta principi in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza dei portatori di handicap.

Circolari e note

  • Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica, 3 febbraio 2012, n. 1/2012.  Fornisce indicazioni di carattere generale omogenee per i settori del lavoro pubblico e privato in relazione alle innovazioni introdotte dal D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.
  • Messaggio INPS 22578/2007. L'istituto fornisce precisazioni in relazione a decorrenza e termini del prolungamento del congedo parentale per genitori di minori con handicap grave.