Controlli prenatali

Disciplina

La legge riconosce alle lavoratrici gestanti il diritto a permessi retribuiti, a totale carico del datore di lavoro, per effettuare esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche, nel caso in cui queste debbano essere eseguite nell’orario di lavoro. A tal fine, la lavoratrice deve presentare al datore apposita istanza e successivamente la documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami (art. 14 T.U.).

Le ore di assenza per esami prenatali vengono retribuite normalmente ed hanno lo stesso trattamento della “malattia dovuta a gravidanza”, pertanto restano escluse dalla retribuzione le sole voci relative al salario accessorio di cui al contratto integrativo aziendale. Le ore di assenza per esami prenatali non si cumulano con le assenze per malattia comune.

Legislazione comunitaria

  • Direttiva 1992/85/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento → Impegna gli stati a prevedere disposizioni minime a tutela della maternità (congedo di maternità di almeno 14 settimane prima e post parto; mantenimento di retribuzione/indennità durante il congedo; divieto di licenziamento dall’inizio della gravidanza al termine del congedo, riorganizzazione temporanea dei tempi e delle condizioni di lavoro o l’esonero da esso se rischioso per la salute della donna). La disciplina nazionale del congedo di maternità prevede standard di tutela più ampi rispetto ai minimi prescritti dal Consiglio. La direttiva è stata recepita in Italia solo nella parte riguardante la salute, attraverso il D. Lgs. 645/1996 (ora abrogato dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 che ne ha adottato le disposizioni in materia di tutela della maternità).

Legislazione nazionale

  • D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53. Riorganizza, unifica e semplifica la normativa in materia di tutela della maternità e paternità: la Legge 1204/1971 (abrogata) e la Legge n. 53/2000 sui congedi parentali.