Conservazione del posto e diritto al rientro

Disciplina

La normativa prevede e garantisce una serie di diritti ai lavoratori che abbiano usufruito dei congedi obbligatori o facoltativi e dei permessi o riposi previsti dal TU. Più dettagliatamente, al termine del periodo di congedo obbligatorio di maternità o di paternità, i lavoratori hanno diritto di:

  1. conservare il posto di lavoro;
  2. rientrare nella stessa unità produttiva dove erano occupati precedentemente all’astensione dal lavoro, (o in altra ubicata nello stesso comune), e di rimanervi fino al compimento di 1 anno di età del bambino, salvo che vi rinuncino espressamente;
  3. essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o altre equivalenti; e
  4. beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi, leggi o regolamenti, che sarebbero loro spettati durante l’assenza (art. 56, commi 1 e 2, T.U.).

Negli altri casi di congedo parentale, permessi e riposi, i lavoratori hanno diritto di: conservare il posto di lavoro; rientrare nella stessa unità produttiva dove erano occupati precedentemente all’astensione dal lavoro, (o in altra ubicata nello stesso comune), e di rimanervi fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo che vi rinuncino espressamente; essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o altre equivalenti (art. 56, comma 3, T.U.).

Il Ministero del Lavoro ha precisato che è lecito il “patto di demansionamento” stipulato tra il datore di lavoro e la lavoratrice madre che rientra al lavoro durante il periodo protetto (prima del compimento di 1 anno di età del bambino), a condizione che il datore si trovi nell’oggettiva impossibilità di assegnare la lavoratrice alle mansioni da ultimo svolte (o equivalenti), a causa della soppressione della funzione o del reparto cui la stessa era in precedenza adibita. Occorre, tuttavia, verificare che, per fondate e comprovabili esigenze tecniche, organizzative e produttive o di riduzione di costi, non sussistano alternative diverse per garantire la conservazione del posto di lavoro e per consentire aliunde l’esercizio delle mansioni. In nessun caso, però, è lecita la riduzione della retribuzione della lavoratrice nel periodo protetto a seguito dell’accordo di demansionamento (Risp. Interpello Min. Lav. 39/2011).

Queste disposizioni si applicano anche nel caso di adozione ed affidamento fino a 1 anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare (art. 56, comma 4, T.U.).

Legislazione nazionale

Circolari e note

  • Risposta Interpello Ministero del Lavoro, 21 settembre 2011, n. 39/2011. Il Ministero chiarisce che è lecito il “patto di demansionamento” stipulato tra il datore di lavoro e la lavoratrice madre che rientra al lavoro durante il periodo protetto (prima del compimento di un anno di età del bambino), a condizione che il datore si trovi nell’oggettiva impossibilità di assegnare la lavoratrice alle mansioni da ultimo svolte (o equivalenti), a causa della soppressione della funzione o del reparto cui la stessa era in precedenza adibita.