Agevolazioni fiscali per donne e giovani

In una fase di particolare recrudescenza della crisi economica ed occupazionale il Legislatore è intervenuto con il  D.L. 201/2011 (c.d. Decreto Salva-Italia, convertito con modificazioni in Legge 214/2011) con l'obiettivo di promuovere non solo la creazione di nuova occupazione ma di fornire stimoli o incentivi capaci di orientare i datori di lavoro verso rapporti contrattuali stabili, o più durevoli, in relazione alle frange occupazionali maggiormente esposte al rischi della instabilità e precarietà lavoro, ovvero giovani under 30 e donne di ogni età.

Il Legislatore è intervenuto con un provvedimento articolato che, da un lato, agisce sulla leva fiscale per ridurre il costo del lavoro di donne e giovani (art. 2 commi 1 e 2, D.L. 201/2011) e, dall'altro, pone le basi per l'individuazione di interventi straordinari di incentivazione economica prevedendo l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero del Lavoro (art. 24, comma 27 del D.L. 201/2011 ).

Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani

Al fine di favorire la ripresa di un mercato del lavoro che registra pesanti ripercussioni dal persistere della crisi economica nazionale, il D.L. 201/2011 (c.d. Decreto Salva-Italia, convertito in Legge 214/2011) ha previsto una serie di agevolazioni fiscali legate al costo del lavoro. In particolare prevede:

  • la deducibilità integrale dal reddito di impresa, ai fini del calcolo dell'IRPEF/IRES, (art. 2 comma 1, D.L. 201/2011) dellaquota imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) afferente le spese per il personale dipendente e assimilato;
  • l'incremento delle deduzioni IRAP, già previste a fronte dell'impiego di dipendenti a tempo indeterminato e finalizzate alla riduzione del c.d. "cuneo fiscale", per i datori di lavoro che impiegano, a tempo indeterminato, donne e giovani sotto i 35 anni (art. 2 comma 2, D.L. 201/2011).

Per effetto delle nuove previsioni le "deduzioni da cuneo fiscale", prima previste in misura forfetaria dall'art. 11, comma 1 lett. a) n.2, del D.Lgs. n. 446/1997, ricevono un sensibile incremento. Infatti, per chi impiega a tempo indeterminato donne e giovani di età inferiore ai 35 anni la deduzione passa da 4.600 a 10.600 euro. Pertanto, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 (ovvero dal 2012 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), l'alleggerimento del cuneo fiscale per il lavoro di donne e giovani under 35 spetta a tutti i soggetti passivi IRAP, ad esclusione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nel settore delle public utilities.

L'importo della deduzione forfetaria fruibile è ancora più elevato, e passa da 9.200 a 15.200 euro, per i soggetti IRAP domiciliati nelle regioni del Mezzogiorno (art. 11, comma 1 lett. a) n.3, del D.Lgs. n. 446/1997), che impieghino donne o giovani under 35 a tempo indeterminato. In questo caso l'agevolazione spetta ai soggetti IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni e dalle imprese operanti in determinati settori (banche, assicurazioni ed enti finanziari; imprese operanti, in concessione e a tariffa, nel settore delle public utilities).

Le deduzioni sono da ragguagliare ai giorni di durata del rapporto di lavoro, nel corso del periodo d'imposta, e per i contratti part time sono da ridurre in misura proporzionale.

Incentivo straordinario per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia

In attuazione dell'art. 24, comma 27 del D.L. 201/2011 (convertito in Legge 214/2011),  il Ministero del Lavoro, con DM 5 ottobre 2012, ha istituito il "Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne".

Il Decreto prevede, entro limiti temporali (31 marzo 2013) e di risorse ivi definiti, incentivi economici straordinari per promuovere "la creazione di rapporti di lavoro stabili, ovvero di maggior durata". In particolare, per i datori di lavoro di giovani sino a 30 anni (non compiuti) o donne di qualsiasi età, prevede:

L'incentivo straordinario può essere richiesto per le trasformazioni o assunzioni avvenute tra la data di pubblicazione del Decreto in Gazzetta ufficiale (17 ottobre 2012) e sino al 31 marzo 2013. Il contributo, corrisposto dall'INPS,  spetta in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda di ammissione all'incentivo (Circ. INPS 122/2012Mess. INPS 8820/2013) e nei limiti delle risorse stanziate dal decreto.

Legislazione nazionale

  • Decreto del Ministero del Lavoro del 5 ottobre 2012, recante Attuazione dell'art. 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, decreta l'istituzione del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, definisce e disciplina gli incentivi straordinari per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di maggiore durata per giovani under 30 e donne di qualsiasi età.
  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (c.d. Decreto Salva‐Italia), convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011, n. 214. Intervenendo in modo massiccio sul sistema della tassazione diretta e indiretta, centrale e locale, introduce la deducibilità integrale dal reddito di impresa della quota di IRAP afferente alle spese per personale dipendente e assimilato e incrementa le deduzioni forfetarie, riducendo il c.d. cuneo fiscale, previste per chi impiega a tempo indeterminato donne e giovani sino a 35 anni di età.
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. Istituisce, a decorrere dal periodo d’imposta 1998, l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).

Circolari e note

  • Messaggio INPS 8820/2013. L'istituto fornisce istruzioni operative e istruzioni contabili in relazione alle modalità di fruizione dell'incentivo straordinario (ex DM 5 ottobre 2012) da parte dei datori di lavoro ammessi al beneficio.
  • Circolare INPS 122/2012. L'istituto fornisce indicazioni operative relative alla procedura telematica di invio delle istanze di ammissione agli incentivo straordinario per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia, in favore di uomini under 30 e donne di qualsiasi età, ai sensi del DM 5 ottobre 2012

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