Congedo di paternità

Definizione

Il congedo di paternità è il diritto riconosciuto al padre lavoratore di astenersi dal lavoro per un periodo pari alla durata del congedo di maternità, o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, nei casi di impossibilità per la madre di prestare le necessarie cure al bambino, ovvero:

  1. morte o grave infermità della madre;
  2. abbandono del bambino da parte della madre;
  3. affidamento del bambino al padre in via esclusiva (art. 28 T.U.).

Risolvendo i precedenti dubbi interpretativi che alimentavano il contenzioso con INPS (in proposito la sentenza n. 1169/2009, Tribunale di Firenze), le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 80/2015, prevedono che lo stesso diritto possa essere esercitato anche nel caso in cui la lavoratrice madre e/o il lavoratore padre non siano dipendenti, ma lavoratori autonomi o professionisti (art. 28, 1-bis e 1 ter T.U.art. 66, 1-bis T.U. e art. 70, 3-ter T.U.).
Al padre spetta per tutto il periodo di congedo il trattamento economico e normativo previsto per la madre dall' art. 22 T.U. e art. 23 T.U. (indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione).

Congedo di paternità obbligatorio

Accanto al congedo riconosciuto dall'art. 28 T.U. in casi eccezionali, e sulla spinta della direttiva n. 2010/18/UE, la riforma Fornero ha introdotto in via sperimentale (2013-2015) il congedo obbligatorio di paternità (art. 4, comma 24/lett.a), L. 92/2012).
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità per il 2016 la sperimentazione dell'istituto è prorogata per tutto il 2016 e in particolare prevede che, entro 5 mesi dalla nascita del figlio, il padre lavoratore dipendente:

  1. ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per 2 giorni (la durata è raddoppiata dall'art. 1, comma 205 della Legge di stabilità);
  2. ha inoltre la facoltà di astenersi dal lavoro per ulteriori 2 giorni (anche continuativi) previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria che le spetta.

Per i giorni di congedo fruiti dal padre (2 obbligatori che si aggiungono all'astensione obbligatoria della madre + 2 facoltativi in sostituzione della madre) è riconosciuta un'indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera e della relativa contribuzione figurativa.
I giorni di congedo sono fruibili dal padre in contemporanea al congedo della madre e solo per giorni, essendo esclusa la frazionabilità per ore (DM. 22 dicembre 2012, art. 1 comma 5).
Il congedo si applica anche ai padri adottivi e affidatari e il termine di 5 mesi decorre dall'ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione nazionale, o dall'ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.

La disciplina del nuovo congedo di paternità, non è invece direttamente applicabile ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche sino all'approvazione di un provvedimento apposito su iniziativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione (Circ. INPS 40/2013Dip. Funzione Pubblica, nota n. 8629/2013; sul tema anche la richiesta di chiarimenti della Consigliera Regionale di Parità dell'Emilia Romagna).
Il lavoratore padre è tenuto a comunicare l'astensione al datore di lavoro con un preavviso di 15 giorni e in forma scritta (anche attraverso sistemi gestionali aziendali). Alla comunicazione di volersi avvalere dei giorni di congedo facoltativo (2 gg.) dovrà allegare la dichiarazione della madre di non fruizione del congedo a lei spettante per un numero di giorni equivalente.

Nelle more della telematizzazione della procedura di domanda le strutture territoriali dell’Inps e i patronati sono tenuti ad accettare le domande dei lavoratori presentate con il modello Sr136 (Mess. INPS 12129/2013). 

Legislazione comunitaria

  • Direttiva del Consiglio europeo dell'8 marzo 2010, n. 2010/18/UE, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE → La direttiva attua l'accordo quadro riveduto sui congedi parentali, siglato nel 2009 dalle organizzazioni di categoria europee e dalle parti sociali. L’accordo estende la durata del congedo parentale da tre a quattro mesi per ciascun genitore, si applica a tutti i lavoratori e a tutti i tipi di contratto. Promuove la la conciliazione di vita professionale, vita privata e vita familiare e la parità di trattamento tra gli uomini e le donne. Ciascun Paese membro ha il compito conformarsi alle disposizioni della Direttiva entro e non oltre l'8 marzo 2012, potendo usufruire di un periodo supplementare non superiore a un anno in considerazione di particolari difficoltà di attuazione.

Legislazione nazionale

  • Decreto Interministeriale 22 dicembre 2012. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, detta le modalità di attuazione dell' art. 4 commi 24-26 della L. 92/2012 (Riforma del lavoro) ai fini dell'introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici per favorire il rientro nel mondo del lavoro della madre al termine del congedo.
  • L. 28 giugno 2012, n. 92, recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. La nuova riforma del lavoro introduce il congedo di paternità obbligatorio in via sperimentale per il triennio 2013-2015 al fine di sotenere la genitorialità, promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura nella coppia e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
  • D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53. Riorganizza, unifica e semplifica la normativa in materia di tutela della maternità e paternità: la Legge 1204/1971 (ormai abrogata) e la Legge n. 53/2000 sui congedi parentali.
  • L. 8 marzo 2000, n. 53, Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città. Prevede disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione. Sancisce nuovi diritti e tutele per le madri, i padri, i bambini, le lavoratrici e i lavoratori, e incide profondamente sul preesistente quadro normativo di tutela delle lavoratrici madri (L. 1204/1971 e L. 903/1977), con l’estensione di alcuni diritti al lavoratore padre. Evidenzia una nuova concezione del ruolo di entrambi i genitori nell’educazione e nella cura dei figli.

Giurisprudenza

  • Tribunale di Firenze, sentenza n.1169 del 16 novembre 2009. Al padre lavoratore deve essere riconosciuto un diritto autonomo alla fruizione del congedo di paternità, a prescindere dal fatto che la madre sia o sia stata una lavoratrice. La durata del congedo è di 5 mesi quando la madre non ha utilizzato il congedo di maternità. Al padre lavoratore deve essere riconosciuto il trattamento economico regolato dall'art. 29 D.Lgs. 151/2001, indipendentemente dalla richiesta della madre di utilizzare il congedo di maternità e indipendentemente dal regolare pagamento dei contributi nella gestione artigiani/commercianti cui era tenuta la madre.

Circolari e note

  • Messaggio INPS 12129/2013. L'Istituto fornisce le prime indicazioni operative per la gestione della domanda di congedo di paternità obbligatorio e facoltativo nei casi di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
  • Circolare INPS 40/2013. L'Istituto precisa le modalità di attuazione del diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo alternativo al congedo di maternità della madre, introdotto dall'art. 4 comma 24 lett.a) delle L. 92/2012(Riforma del lavoro). La circolare fornisce dettagli applicativi in relazione a: ambito di applicazione, trattamento economico, normativo e previdenziale, modalità di fruizione e regime di compatibilità con altre prestazioni di sostegno al reddito.
  • Dipartimento della Funzione Pubblica, nota del 20 febbraio 2013, n. 8629/2013. In risposta a quesito sollevato dal Comune di Reggio Emilia, il Dipartimento precisa che gli istituti introdotti dall'art. 4, comma 24 della L. 92/2012 non sono direttamente applicabili ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ma solo subordinatamente all'adozione di una normativa apposita su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.